mercoledì 11 maggio 2016

UNIONI CIVILI, la Camera ha votato la fiducia al governo sul ddl


ROMA, 11 maggio - Unioni civili: la Camera ha confermato la fiducia al governo sul ddl con 369 voti a favore, 193 contrari e 2 astenuti. Ad astenersi sono stati due deputati del gruppo Misto: si tratta di Vincenza Labriola e Rudi Franco Marguerettaz. Come avevano annunciato, hanno votato contro la fiducia due deputati di maggioranza: Alessandro Pagano di Ap e Mario Sberna di Ds-Cd.
"Oggi è un giorno di festa per tanti", ha scritto in un post su Facebook il premier Matteo Renzi riferendosi al voto alla Camera sulle Unioni civili e sottolineando come la fiducia sia stata messa proprio per evitare altri ritardi. "In queste ore decisive - ha scritto il premier su Facebook - tengo stretto nel mio cuore il pensiero e il ricordo di Alessia. E questo mi basta. Perché le leggi sono fatte per le persone, non per le ideologie": ha scritto ancora Renzi ricordando un'amica in prima fila per le unioni civili. "Lo facciamo mettendo la fiducia perché non erano possibili ulteriori ritardi dopo anni di tentativi falliti". Il riferimento del premier Matteo Renzi ad Alessia è per Alessia Ballini, morta a 41 anni in seguito ad un tumore. Ballini era originaria di San Piero a Sieve (Firenze) di cui era stata anche sindaco. Dal 2006 aveva ricoperto, alla Provincia di Firenze, il ruolo di assessore alle politiche sociali, sport, cooperazione internazionale e pari opportunità nella giunta allora guidata da Matteo Renzi. Poi, sui banchi del consiglio regionale, era stata vicecapogruppo del Pd. Ballini, paladina delle battaglie per i diritti civili, si era battuta in prima persona contro l'omofobia.
La legge sulle Unioni civili introduce due istituti completamente diversi per le coppie omosessuali e per le coppie etero. Per le prime arrivano le unioni civili, per le quali ci sono una serie di diritti e doveri molto forti, che le avvicinano al matrimonio, tra cui la reversibilita' della pensione ma non le adozioni; per le seconde nascono le convivenze, per le quali gli obblighi reciproci sono molto minori e mancano i principali diritti, come la reversibilita'.
Ecco i punti principali della legge:
COSTITUZIONE dell'UNIONE CIVILE: come il matrimonio, l'unione civile si costituisce "di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni". L'atto viene registrato "nell'archivio dello stato civile".
COGNOME: le parti, "per la durata dell'unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo' anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome".
OBBLIGHI RECIPROCI: "dall'unione deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione". Non c'e' obbligo di fedelta', come nel matrimonio. "Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni".
VITA FAMILIARE: "Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato". Il comma ricalca le norme del diritto di famiglia.
REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario e' la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.
PENSIONE, EREDITA' E TFR: e' la parte che danneggia maggiormente un eventuale figlio di uno dei due partner, che oggi sarebbe l'unico beneficiario della pensioni di reversibilita', dell'eredita' e del Tfr maturato dal genitore. Con la nuova legge la pensione di reversibilita' e il Tfr maturato spettano al partner dell'unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la "legittima", cioe' il 50%, e il restante va agli eventuali figli.
SCIOGLIMENTO: si applicano "in quanto compatibili" le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non sara' obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione.
ADOZIONI: le norme sulla stepchild adoption sono state stralciate. Nel maxi-emendamento e' stata inserita una dicitura ultronea: "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti", che dovrebbe consentire ai singoli Tribunali, per via giurisprudenziale, di concedere la stepchild adoption ai singoli casi concreti.
CONVIVENZE DI FATTO: sono quelle tra "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile".
ASSISTENZA IN CARCERE E OSPEDALE: i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell'assistenza del partner in carcere e in ospedale.
DONAZIONE ORGANI: Ciascun convivente "puo' designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacita' di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalita' di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
CASA: in caso di morte di uno dei partner, l'altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto e' proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto e' titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.
REGIME PATRIMONIALE: i conviventi "possono" sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, che puo' prevedere la comunione dei beni.
ALIMENTI: in caso di cessazione della convivenza, "il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento". Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.

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