mercoledì 25 febbraio 2015

Chi sbaglia, paga. Sì definitivo della Camera alla legge sulla responsabilità dei giudici

ROMA, 25 febbraio - Sì definitivo dell'Aula della Camera al disegno di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Il testo è stato approvato con 265 sì, 51 no e 63 astenuti. La Lega, Fi, Sel, Fdi e Alternativa Libera si sono astenuti. Il M5S ha votato contro. Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, lo ha definito "un passaggio storico. La giustizia sarà meno ingiusta e i cittadini saranno più tutelati".

Testo approvato "in fretta e furia" - Per la mancata applicazione sulla materia del diritto comunitario e per la conseguente misura di infrazione, prima dell'approvazione definitiva del testo, l'Italia rischiava di pagare una multa stimata in 37 milioni. Il governo per portare a casa la legge rapidanemte ha dato parere negativo a tutti gli emendamenti. Ma l'applicazione della nuova norma , come ammette lo stesso Guardasigilli - andrà monitorata nel concreto. "Valuteremo laicamente gli effetti - assicura Orlando - e siamo pronti a correggere alcuni punti".

Anm: "E' legge contro i giudici" - "E' un pessimo segnale, la politica approva una legge contro i magistrati". Così l'Associazione nazionale magistrati commenta l'approvazione della riforma sulla responsabilità civile delle toghe, sottolineando come tutto questo accada mentre c'è una "corruzione dilagante".

Renzi: "Dopo anni di rinvii è legge" - "Anni di rinvii e polemiche, ma oggi la responsalità civile dei magistrati è legge!". Così su Twitter il presidente del Consiglio Matteo Renzi commenta l'approvazione in via definitiva del provvedimento. Al messaggio il premier aggiunge gli hashtag "Passo dopo passo" e "La volta buona".
La nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati riforma la legge Vassalli del 1988. Si mantiene tuttavia l'impostazione di responsabilità indiretta: il cittadino cita lo Stato che può rivalersi nei confronti del giudice. Ma rispetto alla Vassalli, viene ampliata la possibilità per il cittadino di fare ricorso, si innalza la soglia economica di rivalsa del danno e viene eliminato il filtro di ammissibilità dei ricorsi.
Responsabilità indiretta - Resta fermo il principio per cui è lo Stato che risarcisce direttamente i danni della "malagiustizia" potendo solo in seconda battuta rifarsi sul magistrato. Il cittadino che ha patito un danno ingiusto, in altri termini, potrà esercitare l'azione risarcitoria esclusivamente nei confronti dello Stato.

Obbligo di rivalsa - L'azione di rivalsa dello Stato diventa obbligatoria. Il risarcimento al magistrato dovrà essere chiesto entro due anni dalla sentenza di condanna nel caso di diniego di giustizia o quando la violazione è stata determinata da dolo o negligenza inescusabile. Quanto all'entità della rivalsa, cresce la soglia attualmente fissata a un terzo: il magistrato risponderà ora con lo stipendio netto annuo fino alla metà. Se vi è dolo, l'azione risarcitoria è però totale.

Soppressione del filtro - Niente più controlli preliminari di ammissibilità della domanda di risarcimento contro lo Stato. L'attività di "filtro" (verifica dei presupposti e valutazione di manifesta infondatezza) oggi affidata al tribunale distrettuale è cancellata.

Confini della colpa grave - Si ridefiniscono e integrano le ipotesi di colpa grave. Oltre che per l'affermazione di un fatto inesistente o la negazione di un fatto esistente, scatterà la colpa grave in caso di violazione manifesta della legge e del diritto comunitario e in caso di travisamento del fatto o delle prove. Colpa grave sarà anche l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale al di fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione.

Travisamento fatto o prove - I lavori parlamentari, richiamandosi a un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, hanno chiarito come il "travisamento" rilevante ai fini della responsabilità civile del magistrato sia unicamente quello macroscopico ed evidente, tale da non richiedere alcun approfondimento di carattere interpretativo o valutativo.

Clausola salvaguardia - Viene ridelineata la portata della "clausola di salvaguardia": pur confermando che il magistrato non è chiamato a rispondere dell'attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto e delle prove, si escludono espressamente da tale ambito di irresponsabilità i casi di dolo, di colpa grave e violazione manifesta della legge e del diritto della Ue.

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