ROMA, 13 marzo - A più di 10 anni dalla morte di Piergiorgio Welby, otto anni dopo il caso Englaro e dopo il caso di Dj Fabo, approda alla Camera oggi, lunedì 13 marzo, la proposta di legge sul biotestamento. Il testo è composto da cinque articoli, ma lo scontro tra le forze politiche e le parti sociali si concentra soprattutto sull’introduzione delle Dat: le Disposizioni anticipate di trattamento, ovvero la possibilità per i pazienti di esprimere la volontà di interrompere la nutrizione e l’idratazione artificiale in caso di grave situazione clinica. Queste le novità:
Disposizioni anticipate di trattamento - Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, attraverso le Disposizioni anticipate di trattamento può indicare le proprie volontà in caso di una futura patologia invalidante che la renda incapace di autodeterminarsi. Si possono quindi esprimere le proprie preferenze in materia di trattamenti sanitari, sul consenso o il rifiuto, rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e sui singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
Dat, il ruolo del fiduciario - Chi decide di usufruire delle Dat dovrà indicare un fiduciario che ne faccia le veci e lo rappresenti: la persona in questione può rinunciare al ruolo tramite un atto scritto e, in ogni caso, il suo incarico può essere revocato. In questi casi, o se il fiduciario dovesse morire o divenire incapace di intendere e di volere, le Dat mantengono efficacia in merito alle convinzioni e preferenze del paziente.
Niente tasse - Le Dat devono essere redatte con un atto pubblico o tramite scrittura privata, ma sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Consenso informato - La legge in esame stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato del paziente, espresso in forma scritta o, nel caso in cui le condizioni fisiche non lo consentano, attraverso dispositivi che consentano alla persona di comunicare come il video. Il consenso informato può essere revocato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento.
No a trattamenti fuorilegge - Il paziente non può chiedere trattamenti contrari alla legge o alla deontologia professionale del medico che, da parte sua, è tenuto a rispettare la volontà della persona ed è esente da responsabilità civile o penale.
I minori - Il consenso informato al trattamento sanitario dei minori è espresso o rifiutato dai genitori o dal tutore, tenendo conto della volontà del paziente, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.
Pianificazione condivisa delle cure - Oltre alle Dat, nella proposta di legge si parla anche di una pianificazione delle cure, condivisa tra il paziente e il medico, che può essere realizzata durante l’evoluzione di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta. Anche in questo caso può essere indicato un fiduciario e l'atto di pianificazione può essere sempre modificato su richiesta del paziente.
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